Il Difensore
La rappresentanza tecnica nel giudizio, così come afferma la Costituzione, costituisce un “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” ex art. 24 comma 2.
E’ possibile definire “difesa” la tutela dei diritti di un soggetto; in particolare, la “difesa penale” è quella forma di tutela che permette all’imputato di ottenere il riconoscimento della piena innocenza o comunque di essere condannato ad una sanzione non più grave di quella applicabile secondo la legge.
Il difensore è un soggetto che ha particolare competenza tecnico-giuridica e che ha determinate qualifiche di tipo penalistico, privatistico e processuale.
La qualifica penalistica è quella di esercente un servizio di pubblica necessità, poiché alla funzione di avvocato si accede mediante una speciale abilitazione dello Stato e, al tempo stesso, dell’opera del difensore i privati sono per legge obbligati a valersi (art. 359 c.p.).
La qualifica privatistica si individua nel rapporto di prestazione di opera intellettuale che lega il difensore al cliente (art. 2230 c.c.).
La qualifica processualistica è quella di rappresentante tecnico della parte.
La rappresentanza tecnica è il potere conferito al difensore di compiere atti processuali “per conto”, cioè nell’interesse, del cliente. La rappresentanza tecnica attribuisce al difensore non il potere di disporre del diritto in contesa, bensì il potere di compiere per conto del cliente tutti quegli atti che il codice riferisce a quella parte, a condizione che i medesimi non siano personali, e cioè che non siano dalla Legge espressamente riservati alla parte (artt. 99 comma 1 e 100 comma 4).
Perché il difensore possa disporre di un diritto in nome del cliente, deve essergli attribuita una rappresentanza volontaria, e cioè il potere di compiere un atto i cui effetti ricadono sul cliente.
La rappresentanza tecnica è conferita al difensore dal cliente mediante una procura ad litem, l’imputato e l’indagato conferiscono tale rappresentanza mediante la nomina che è contenuta in una dichiarazione che può esser resa oralmente davanti all’autorità procedente o può essere effettuata per atto scritto, in tal caso, la dichiarazione scritta deve essere consegnata all’autorità procedente dal difensore o deve essere trasmessa dall’interessato con raccomandata all’autorità procedente.
La persona offesa conferisce la rappresentanza tecnica con le medesime forme semplificate che sono previste per l’imputato.
Le altre parti (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) attribuiscono al difensore la rappresentanza tecnica mediante una procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L’assistenza
Tra l’imputato ed il proprio difensore esiste una rappresentanza tecnica che assume la forma della “assistenza”, nel senso che l’imputato può sempre compiere personalmente gli atti che non siano per legge riservati al difensore. Ciò significa che la difesa tecnica non può escludere quel tipo di autodifesa che spetta all’imputato: questi può compiere un atto processuale anche senza dover essere necessariamente essere rappresentato dal difensore.
In definitiva, l’assistenza del difensore è una forma di rappresentanza, che non impedisce al soggetto tutelato di essere presente agli atti più importanti del procedimento.
Il diritto di autodifesa dell’imputato prevale sul diritto alla difesa tecnica, in considerazione del fatto che nel procedimento penale è in questione un diritto di libertà. In base all’art. 99 comma 2 c.p.p. “l’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice”.
Il rapporto tra il assistito ed il difensore
E’ un rapporto che ha natura di tipo fiduciario, da ciò derivano le seguenti conseguenze:
prima dell’accettazione del mandato, il difensore può rifiutare la nomina è sufficiente che lo comunichi immediatamente a colui che l’ha effettuata ed all’autorità che procede;
dopo che ha accettato il mandato, il difensore può rinunciare allo stesso, la rinuncia deve essere parimenti comunicata a colui che ha effettuato la nomina e all’autorità procedente, ma non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa, non inferiore a sette giorni, che sia stato concesso a quest’ultimo, fino a tale momento la parte è rappresentata dal difensore rinunciante.
