La Corte Costituzionale con la sentenza n. 233 del 2016 si confronta, per la prima volta, con il problema della compatibilità, con i principi sanciti nella Carta fondamentale, della disposizione contenuta nel comma 10 dell’art. 309 c.p.p. così come riformulato a seguito dell’intervento novellistico operato con l’art. 10 comma 11 della legge 47/2015. I Giudici di Palazzo della Consulta, disattendendo le aspettative di un intervento dichiarativo degli ipotizzati profili di illegittimità costituzionale della nuova disciplina, respingono la questione sottoposta al loro vaglio ritenendola ammissibile, ma infondata. È opportuno procedere per gradi ricordando, anzitutto, quale fosse l’oggetto del quesito sottoposto allo scrutinio di legittimità costituzionale.